Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1979 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →
Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore puo' proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio. La impugnativa e' proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che puo' avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovra' depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. La parte contro/interessata deve depositare nella segreteria le proprie contro deduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva e' letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione. La sentenza e' depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale. I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 16 settembre 2010
