Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, e' costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art9 · fonte su Normattiva