Presso il tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della provincia e' costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere del tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art10 · fonte su Normattiva