Art. 14 — Convocazione del consiglio
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Il comma 7 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dai seguenti: "7. Il presidente del consiglio comunale e' tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 7-bis. Nei casi in cui il consiglio e' presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7".
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
