Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 27 — Pari opportunità
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Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
