Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 32 — Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali
Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.
Testo vigente dal 27 marzo 1993
