Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 35 — Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 27 marzo 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art35 · fonte su Normattiva