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Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Liberta'" possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1977, n. 907, con le modalita' dalla stessa previste senza limiti temporali. Conseguentemente e' abrogato l'articolo 3 della predetta legge 1 dicembre 1977, n. 907.
Testo in vigore dal 13 aprile 1984 al 9 ottobre 2010
