I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi gia' effettuati, purche' non prescritti, nonche' a quelli di cui al seguente comma. Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio della sottoscrizione avra' luogo, in deroga alle vigenti disposizioni non oltre il 31 dicembre 1949. I premi cosi' sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione. E' data facolta' all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-17;905~art7 · fonte del testo