Con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sara' determinata ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente art. 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale e d'interessi. E' in facolta' dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo. I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-17;905~art6 · fonte del testo