Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 4 — Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti

Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanita', gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri. Con lo stesso decreto e' indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo articolo 9. Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art4 · fonte su Normattiva