Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 30 — Comitato provinciale di coordinamento

In ogni provincia e' istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante di ogni consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facolta' di medicina della universita' degli studi. Il comitato ha il compito di coordinare l'attivita' ospedaliera nell'ambito della provincia in relazione anche alle attivita' in essa esercitate dagli altri presidi sanitari.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art30 · fonte su Normattiva