La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo del Volturno con le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 19, 20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354.

Testo vigente dal 17 luglio 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-06-26;475~art3 · fonte del testo