Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturno, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma conseguira' la disponibilita' di energia di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375, e' autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i limiti territoriali del comune di Napoli, senza bisogno della autorizzazione di cui al citato articolo 17.

Testo vigente dal 7 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-27;7~art7 · fonte su Normattiva