Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalita' stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

Testo vigente dal 26 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;585~artunico · fonte su Normattiva