L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'. L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto, in caso di omessa domanda, e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo. Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma. Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

Testo vigente dal 14 gennaio 1981

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26759/2025

    5 ottobre 2025
    • PROFESSIONISTI
    • INGEGNERI E ARCHITETTI

    In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni, decorrente dal momento in cui l'ente è messo in condizione di conoscere i dati rilevanti ai fini del controllo, vale a dire dal momento in cui l'iscritto adempie all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975, ratione temporis vigente (successivamente ribadito dall'art. 7 dello Statuto approvato con d.m. 28.11.1995).

    Art. 21

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 450/1993

    Questione infondata
    20 dicembre 1993

    La pronuncia di non fondatezza, con sent. n. 259/1992, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., per la mancata esclusione, dall'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, dei professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti in dipendenza di una pregressa attività di lavoro autonomo e subordinato, non può essere addotta per affermare "a contrario" la illegittimità dell'imposizione di tale obbligo, da parte della medesima norma, ai professionisti già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, per essere riconosciuta solo ai primi, e non anche ai secondi, la possibilità, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990, di ottenere un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò, infatti, la 'ratio decidendì della citata sentenza è data autonomamente dal principio solidaristico cui è improntato, dopo la riforma del 1981, anche il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti, mentre l'argomento tratto dal citato art. 6 è, nell'economia della decisione, affatto secondario e condizionato dalla particolarità della fattispecie concreta. (Non fondatezza, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 21, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, n. 6, 'in parte qua'). - V. S. n. 259/1992, già citata nel testo.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 259/1992

    Questione infondata
    8 giugno 1992

    L'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 20, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, anche a carico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti che siano titolari di altre pensioni (purché già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) nonché di quelli che, per raggiunti limiti di età, godono di altra pensione di vecchiaia, non può essere considerato irragionevole, dal momento che la stessa legge lo impone ai liberi professionisti titolari della pensione erogata dalla Cassa ingegneri ed architetti; ne' deve essere considerato "sine causa" e senza corrispettivo - per la sua ritenuta non recuperabilità - poiché a norma dell'art. 6, l. 11 ottobre 1990, n. 290, applicabile anche ai titolari di pensione erogata da altro istituto previdenziale, non solo è possibile utilizzare il periodo assicurativo successivamente mantenuto presso la Cassa per chiedere un supplemento di pensione, ma anche ottenere la liquidazione di un supplemento mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia più in atto una pensione assicurativa presso tale ente. Neppure infine può sostenersi che l'obbligo di iscrizione e contribuzione in questione sia illegittimo in quanto incompatibile con un preteso carattere "mutualistico" del sistema di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, giacché tale argomento si basa su una distinzione (tra sistemi "mutualistici" e sistemi "solidaristici") priva di effettiva validità (ved. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Su altra questione riguardante la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegnieri e architetti: S. n. 108/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art21 · fonte su Normattiva