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[1]Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti atti internazionali:

[2]Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

[3]Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia;

[4]Processi verbali annessi alle predette Convenzioni.

[5]Tali atti sono stati firmati a Berna il 23 ottobre 1924 fra l'Italia, la Germania, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Citta' Libera di Danzica, la Spagna, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi-Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la Svezia, la Svizzera e la Cecoslovacchia, in presenza e con la partecipazione del Delegato della Commissione governativa del territorio del Bacino della Sarre.

Testo in vigore dal 22 luglio 1927 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1927-04-14;784~art1 · fonte del testo