Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1927 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato ad aderire e a dare esecuzione alle modificazioni e aggiunte che la Commissione dei periti, di cui l'art. 60 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, riterra' necessario di apportare alle « Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni », contenute nell'Allegato I della Convenzione stessa.

[2]Il Ministro per le comunicazioni e' inoltre autorizzato a dare esecuzione, sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, alle disposizioni complementari di cui all'art. 61 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia e della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Giuriati - Ciano.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 22 luglio 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1927-04-14;784~art3 · fonte del testo