Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all'articolo 1, adottati dall'Organizzazione mondiale della sanita' in virtu' dell'art. 21 del suo Accordo costitutivo.

Testo vigente dal 24 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;861~art3 · fonte del testo