Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all'articolo 1, adottati dall'Organizzazione mondiale della sanita' in virtu' dell'art. 21 del suo Accordo costitutivo.
Testo vigente dal 24 settembre 1954
