Il Direttore generale dell'Organizzazione notifica a tutti i membri e membri associati nonche' alle altre parti di Convenzioni, Regolamenti e Accordi della stessa natura indicati all'art. 99, l'adozione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanita'. Il Direttore generale notifica parimenti a tali Stati, nonche' ad ogni altro Stato divenuto parte del presente. Regolamento, ogni Regolamento aggiuntivo che lo modifichi o lo completi, nonche' ogni notifica ricevuta in applicazione degli art. 100, 102, 103 e 104, rispettivamente, nonche' ogni decisione adottata dall'Assemblea mondiale della sanita' in applicazione dell'art. 101.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art105 · fonte su Normattiva