Le lauree in sacra teologia date dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Citta' del Vaticano.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art40 · fonte del testo