Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII
Legge 27 maggio 1929, n. 810
- Aggiornato al
- 11 febbraio 1982
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 81
- Art. 1Concordato fra la Santa Sede e l'Italia IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA' PREMESSO: Che…
- Art. 2La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il…
- Art. 3Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia…
- Art. 4Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.
- Art. 5Nessun ecclesiastico puo' essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato…
- Art. 6Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro…
- Art. 7Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorita' a dare…
- Art. 8Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per…
- Art. 9Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni…
- Art. 10Non si potra' per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edilizi aperti al culto…
- Art. 11Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: tutte le…
- Art. 12Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il…
- Art. 13Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale…
- Art. 14Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi…
- Art. 15L'Arcivescovo ordinario militare e' preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in…
- Art. 16Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una…
- Art. 17La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente…
- Art. 18Dovendosi, per disposizione dell'autorita' ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria…
- Art. 19La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di procedere alla…
- Art. 20I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo…
- Art. 21La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorita' ecclesiastica. Le nomine…
- Art. 22Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano…
- Art. 23Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi…
- Art. 24Sono aboliti l'exequatur, il regio placet, nonche' ogni nomina cesarea o regia in materia…
- Art. 25Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici…
- Art. 26La nomina degl'investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta…
- Art. 27Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in…
- Art. 28Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accordera' piena condonazione a tutti coloro…
- Art. 29Lo Stato italiano rivedra' la sua legislazione in quanto interessa la materia…
- Art. 30La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto…
- Art. 31L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sara' fatta…
- Art. 32I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato…
- Art. 33E' riservata alla Santa Sede la disponibilita' delle catacombe esistenti nel suolo di…
- Art. 34Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che e base della…
- Art. 35Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo…
- Art. 36L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della…
- Art. 37I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione…
- Art. 38Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente…
- Art. 39Le Universita', i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia…
- Art. 40Le lauree in sacra teologia date dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede saranno…
- Art. 41L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche…
- Art. 42L'Italia ammettera' il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari…
- Art. 43Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana…
- Art. 44Se in avvenire sorgesse qualche difficolta' sulla interpretazione del presente…
- Art. 45Il presente Concordato entrera' in vigore allo scambio delle ratifiche…
