Art. 2 (Approvazione)
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[1]La presente legge entrera' in vigore alla data ed alle condizioni previste all'art. 25 del Trattato di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Grandi - Rocco - Mosconi
[4]- Gazzera - Ciano - Bottai. Visto, Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
