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[1]La presente legge entrera' in vigore secondo e' previsto dall'art. 21 del Trattato di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Grandi - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 luglio 1930 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1930-05-29;879~art2 · fonte del testo