[1]Art. X.

[2]La presente Convenzione viene redatta in due testi in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticita'.

[3]Fatto a Roma, il 9 novembre 1948 Per il Governo federale austriaco GRUBER Per il Governo italiano SFORZA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artx · fonte del testo