[1]Art. X.
[2]La presente Convenzione viene redatta in due testi in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticita'.
[3]Fatto a Roma, il 9 novembre 1948 Per il Governo federale austriaco GRUBER Per il Governo italiano SFORZA
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
