[1]Art. IX.
[2]La presente Convenzione entrera' in vigore alla data che sara' fissata mediante scambio di note fra i due Governi. La presente Convenzione e' stipulata per un tempo indeterminato; essa potra', tuttavia, essere denunziata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare, in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
