Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita, istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi. I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza, predetta. L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma, degli articoli precedenti non puo' essere sospesa in via giurisdizionale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;908~art4 · fonte del testo