I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'art. 83 dei Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla Giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone. Il decreto Ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennita', ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalita' indicate nel secondo comma, dell'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 21 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;908~art2 · fonte del testo