La presente legge si applica a tutti i concorsi gia' banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonche' ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 e comunque limitatamente a non piu' di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di eta'.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;569~art2 · fonte del testo