Il limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni. La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.

Testo vigente dal 5 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;69~artunico · fonte del testo