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I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400. Qualora entro il termine di 20 anni dalla data di acquisto l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1950 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1950-07-15;592~artunico · fonte del testo