Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche' applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1966 al 22 dicembre 2008
