Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;313~artunico · fonte del testo