Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato. L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.

Testo vigente dal 6 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1214~art3 · fonte del testo