La facolta' indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.

Testo vigente dal 1 settembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;579~art1 · fonte del testo