Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione, dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art12 · fonte su Normattiva