Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 87 parole tolte.

tolto: Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;603~artunico · fonte del testo