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L'esenzione prevista al 1° comma dell'art. 1, ferme restando le eccezioni di cui al comma 30, sara' concessa anche sui 2/0 del carico contributivo che grava per l'anno 1941 sugli agricoltori e sui lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati oltre gli 800 metri di altitudine sul livello del mare.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945
