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Gli agricoltori che abbiano diritto alla esenzione o alla riduzione dei contributi unificati dovuti in proprio e per conto dei dipendenti debbono presentare domanda di sgravio, esente da bollo, al prefetto entro il 31 dicembre 1943. Lo sgravio e' disposto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, integrata nella sua composizione dall'intervento dell'Intendente di finanza e del segretario della Federazione dei Fasci o dei loro rappresentanti.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945
