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[1]La Commissione di cui al precedente art. 3 sara' chiamata pure a determinare:
- a)le zone di ogni singola provincia ubicate tra i metri 400 ed i metri 800, nelle quali la misura dei contributi potra' essere ridotta del 50 per cento a norma del 2° comma del precedente art. 1;
- b)le culture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attivita' agricole accessorie o complementari, che non diano luogo all'esenzione o alla riduzione dei contributi.
[2]Le determinazioni saranno prese dalla Commissione tenendo, peraltro, presenti le qualita' e le classi di cultura dei terreni, la produzione lorda vendibile, la viabilita', il reddito agrario accertato ai fini delle imposte erariali e le condizioni di mercato dei prodotti.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945
