Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]La Commissione di cui al precedente art. 3 sara' chiamata pure a determinare:

  • a)le zone di ogni singola provincia ubicate tra i metri 400 ed i metri 800, nelle quali la misura dei contributi potra' essere ridotta del 50 per cento a norma del 2° comma del precedente art. 1;
  • b)le culture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attivita' agricole accessorie o complementari, che non diano luogo all'esenzione o alla riduzione dei contributi.

[2]Le determinazioni saranno prese dalla Commissione tenendo, peraltro, presenti le qualita' e le classi di cultura dei terreni, la produzione lorda vendibile, la viabilita', il reddito agrario accertato ai fini delle imposte erariali e le condizioni di mercato dei prodotti.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;1063~art4 · fonte del testo