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[1]Le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente reintegrate dallo Stato alle associazioni ed enti interessati.
[2]Il Ministro Segretario di Stato per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti.
[3]Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno stabilite le norme da seguirsi per la determinazione e per la erogazione dei reintegri di cui al 1° comma.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945
