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[1]Le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente reintegrate dallo Stato alle associazioni ed enti interessati.

[2]Il Ministro Segretario di Stato per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti.

[3]Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno stabilite le norme da seguirsi per la determinazione e per la erogazione dei reintegri di cui al 1° comma.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 1 luglio 1945

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;1063~art5 · fonte del testo