La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma, nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-18;342~art2 · fonte del testo