Puo' essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua eta' ed anzianita' di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6. 1 In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, e' consentita altresi' la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorita' locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano. 1 La cessazione dal servizio avra' effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 luglio 1954, n.431

1

La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 30 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 luglio 1954, n.431

    La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art7 · fonte del testo