Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.
Testo vigente dal 1 dicembre 1973
