Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 1 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-01;761~artunico · fonte su Normattiva