Art. 1
[1]L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure: Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia
[2]Maresciallo maggiore, mare- sciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispon- denti....................... 4.000 2.500
[3]Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000
[4]Appuntato, carabiniere e gra- di corrispondenti........... 2.500 1.600
[5]Allievo carabiniere e gradi corrispondenti.............. - 600".
Testo vigente dal 16 giugno 1975
