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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare".

Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-07;144~art1 · fonte su Normattiva