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La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituita dalla seguente: " b) per la Marina da:
- 1)un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;
- 2)due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;
- 3)due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;
- 4)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;".
Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 9 ottobre 2010
