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Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo e' considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 9 giugno 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-05-03;487~art1 · fonte del testo