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Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'art. 1 raggiungono quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della marina e dell'aeronautica trasferiti in ausiliaria, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

Testo in vigore dal 9 giugno 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-05-03;487~art2 · fonte del testo