Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale e' costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'ente che lo presiede;
- b)i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del turismo e dello spettacolo e della sanita' nel consiglio di amministrazione dell'ente;
- c)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d)due rappresentanti delle societa' sportive;
- e)due rappresentanti dei giocatori di calcio;
- f)un rappresentante degli allenatori di calcio. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono nominati, per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) dovra' avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. Il direttore generale dell'ente partecipa alle sedute con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato di vigilanza saranno esercitate da un impiegato dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nominato dal comitato medesimo su proposta del Presidente. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 13 gennaio 2004
